Sovraindebitamento: perché si arriva sempre troppo tardi agli strumenti del Codice della crisi

Nell’arco di questi dieci anni, tempo durante il quale ho avuto modo di approfondire la normativa sul sovraindebitamento, ex legge 3/2012, oggi D.lgs. 14_2019, ho sempre avuto chiaro che quando il cittadino si approccia alle procedure concorsuali, qualunque esse siano, spesso è quasi troppo tardi. Nonostante ad oggi vi sia un impianto normativo ormai consolidato, famiglie e piccoli imprenditori continuano ad accedere agli strumenti di regolazione della crisi quando il margine di manovra è già ridotto. Ad incidere in modo significativo è anche la scarsa divulgazione e conoscenza della materia, ma anche, aimè la mistificazione che viene pubblicizzata dai tanti presunti erogatori di questi servizi. Tutto ciò incide e condiziona il primo approccio del pubblico, il che rende più difficile percepire tali strumenti come una reale seconda possibilità. Un ritardo che emerge con chiarezza dalla pratica professionale e che incide direttamente sulla tenuta delle soluzioni
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ha introdotto, grazie alla direttiva INSOLVENCY emanata dal parlamento europeo, la 2019/1023, un sistema organico di strumenti pensati per intercettare situazioni di difficoltà economica prima che degenerino in insolvenza irreversibile. Concentrandoci sulle procedure più attinenti alle figure maggiormente presenti nel mercato del panorama italiano, quali il lavoratore dipendente, il piccolo imprenditore non fallibile, i professionisti e le nuove procedure familiari, i sistemi di regolazione del sovraindebitamento rappresentano, almeno sul piano normativo, una risposta strutturata e accessibile, configurandosi come la “seconda possibilità” che il legislatore ha inteso introdurre nel sistema. Nella pratica quotidiana, tuttavia, l’accesso a questi strumenti avviene spesso quando la crisi è già avanzata. L’esperienza professionale restituisce un quadro ricorrente. Il primo contatto avviene quasi sempre dopo l’avvio di azioni esecutive, la notifica di pignoramenti o l’interruzione forzata dei rapporti bancari. In questa fase il debito non è più solo un problema di sostenibilità, ma un dato ormai cristallizzato, che limita fortemente la possibilità di costruire soluzioni equilibrate per il debitore e per i creditori. Il paradosso è evidente: strumenti giuridici che esistono, ma ai quali si accede quando il loro potenziale è già parzialmente compromesso. Le cause di questo ritardo non sono riconducibili a un unico fattore. Da un lato una consistente mancanza di cultura finanziaria, ma persiste anche una diffusa sottovalutazione del problema, soprattutto nelle fasi iniziali, quando la tensione finanziaria viene percepita come temporanea o gestibile attraverso rinvii informali. Dall’altro pesa una scarsa conoscenza delle procedure previste dal Codice della crisi, spesso associate, nell’immaginario del debitore, a una forma di “fallimento personale” piuttosto che a uno strumento di regolazione. A questo si aggiunge il timore dello stigma sociale e la convinzione che l’attivazione di una procedura possa rappresentare una resa definitiva e pubblica. Nella prassi, questa attesa produce effetti concreti. Più la crisi avanza, più si riducono le opzioni disponibili. La compressione del reddito da lavoro, riducendo il suo margine, l’aggressione delle risorse minime e l’accumulo di interessi e sanzioni rendono più complessa la costruzione di piani sostenibili. Anche la tutela del cosiddetto “minimo vitale”, pur prevista dal sistema, diventa più difficile da garantire quando il quadro debitorio è già compromesso. Il risultato è un restringimento progressivo dello spazio negoziale, che incide sulla fattibilità stessa delle soluzioni. Il ruolo dei professionisti, cosiddetti ADVISOR e degli organismi di composizione della crisi assume, in questo contesto, una funzione decisiva. Non si tratta di promuovere procedure, ma di intercettare per tempo segnali di squilibrio e orientare correttamente il debitore. Il Codice della crisi non è costruito come uno strumento punitivo, va interpretato come un meccanismo di riequilibrio, che presuppone però un accesso tempestivo. L’informazione, in questa fase, diventa un fattore di prevenzione, non un adempimento formale. La distanza tra norma e realtà applicativa resta dunque uno dei nodi centrali del sistema. Finché l’accesso agli strumenti di regolazione continuerà a coincidere con l’ultima fase della crisi, il Codice della crisi rischierà di essere percepito come una soluzione estrema, anziché come un percorso ordinario di gestione delle difficoltà. Colmare questo divario significa spostare il baricentro dell’intervento: non più sull’emergenza, ma sull’anticipazione del problema, quando le soluzioni sono ancora realmente praticabili.
Vincenzo Smimmo Rimedia Solutions
Domande frequenti
Chi può accedere alle procedure di sovraindebitamento?
Possono accedere consumatori, professionisti, piccoli imprenditori e altri soggetti non assoggettabili a liquidazione giudiziale, ai sensi del D.Lgs. 14/2019. Serve uno stato di sovraindebitamento: uno squilibrio tra i debiti e il patrimonio o reddito disponibile.
Si possono davvero azzerare i debiti?
Sì, in molti casi. L’esdebitazione cancella i debiti residui a fine procedura; per il debitore incapiente, senza beni né reddito, è possibile l’esdebitazione totale una volta nella vita (art. 283 CCII).
Quanto dura una procedura di sovraindebitamento?
In genere dai 6 ai 18 mesi per arrivare all’omologazione, a seconda della complessità e del tribunale. Agire presto accelera i tempi e amplia le opzioni disponibili.
