Sovraindebitamento

Il ruolo degli OCC tra norma e realtà applicativa: quando la crisi è già avanzata

Tommaso Andrea Smimmo · Rimedia Solutions20 Dicembre 20253 min di lettura
Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e gestore della crisi

Nel sistema del sovraindebitamento gli Organismi di composizione della crisi rappresentano il perno operativo delle procedure. Tuttavia, nella pratica, il loro intervento avviene spesso quando la situazione economica del debitore è già fortemente compromessa, con margini di manovra ridotti anche sul piano tecnico.

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza attribuisce agli Organismi di composizione della crisi una funzione centrale nelle procedure di regolazione del sovraindebitamento. All’OCC spetta il compito di assistere il debitore, verificare la completezza e la veridicità dei dati forniti e attestare la fattibilità delle soluzioni proposte, operando come presidio di equilibrio tra le esigenze del debitore e la tutela dei creditori. Nella prassi applicativa, tuttavia, l’intervento dell’OCC si colloca frequentemente in una fase avanzata della crisi. Il debitore accede agli strumenti di regolazione quando il quadro debitorio è già stratificato, le azioni esecutive sono in corso e il reddito disponibile risulta fortemente inciso. In questo contesto, il ruolo dell’Organismo resta formalmente invariato, ma i margini operativi si riducono in modo significativo. Il punto critico non riguarda la funzione attribuita all’OCC dal legislatore, bensì il momento in cui tale funzione viene attivata. Gli strumenti previsti dal Codice presuppongono una valutazione prospettica della capacità del debitore di adempiere, seppur in forma rimodulata. Quando la crisi è già consolidata, la sostenibilità del piano rischia di trasformarsi in una valutazione teorica, condizionata da fattori ormai difficilmente reversibili. Particolarmente rilevante è il rapporto con i creditori pubblici. L’OCC è chiamato a operare all’interno di un perimetro normativo che, pur consentendo forme di regolazione, risente del peso di interessi, sanzioni e oneri maturati nel tempo. Anche sotto questo profilo, l’accesso tardivo limita lo spazio di intervento e incide sulla fattibilità complessiva delle soluzioni. In questi casi, l’Organismo finisce per essere percepito dal debitore come un passaggio obbligato più che come uno strumento di accompagnamento al riequilibrio. Una percezione che non deriva da un difetto dell’istituto, ma dalle condizioni in cui esso è chiamato a operare. L’OCC non è un soggetto deputato a “risolvere” la crisi, bensì a verificarne la regolabilità all’interno di un quadro già definito. Il divario tra impianto normativo e realtà applicativa trova dunque origine a monte, nel ritardo con cui il debitore accede agli strumenti di regolazione. Anticipare il coinvolgimento degli Organismi di composizione della crisi significa restituire piena efficacia a una funzione pensata dal legislatore come ordinaria e non emergenziale, riportando il sistema del sovraindebitamento alla sua finalità originaria di regolazione e riequilibrio.

Altro elemento da considerare e sicuramente da proporre come ulteriore misura di miglioramento del nuovo CCI, è la uniformazione delle azioni esperibili dai vari OCC costituitisi in Italia, organismi che pur rientrando nelle linee guida emanate dal D.lgs.14_2019, adottano misure di operatività economica differenti da organismo a organismo. L’accesso alla domanda di sovra indebitamento varia per ogni singolo organismo, sono suscettibili di diversificazione anche a livello provinciale; le azioni inerenti alle modalità di pagamento spesso rischiano di creare serie difficoltà ai richiedenti all’accesso alla procedura.

Nella nostra esperienza pluriennale, abbiamo incontrato situazioni per le quali il cliente non era in grado di poter provvedere al pagamento del primo acconto per l’avvio della procedura. Pur avendo un consistente patrimonio immobiliare o un consistente TFR/TFS, senza i fondi per il pagamento del primo acconto, la procedura non può essere avviata.

Riteniamo che su questi aspetti critici debba e possa essere posta l’attenzione del legislatore al fine di colmare sia le differenza presenti a livello dei singoli organismi che sembrano isole a se stanti sia per un reale e coerente riequilibrio dei mezzi per l’accesso alle procedure.

Tommaso Andrea Smimmo

Consulente legale specializzato in procedure concorsuali, non iscritto ad albi professionali. Fondatore di Rimedia Solutions. Chi siamo

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