Sovraindebitamento, il ruolo dell’Advisor nella fase che precede e accompagna la procedura

Nel sistema degli strumenti di regolazione della crisi da sovraindebitamento, il ruolo dell’Advisor rappresenta uno snodo essenziale, spesso decisivo, ma non sempre adeguatamente valorizzato.
Prima ancora dell’intervento dell’Organismo di composizione della crisi (OCC) e dell’apertura formale della procedura, è infatti l’Advisor a presidiare la fase più delicata: quella in cui il contribuente prende consapevolezza della propria condizione, valuta l’accesso agli strumenti previsti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e costruisce, sul piano tecnico e documentale, i presupposti per una proposta sostenibile e giuridicamente corretta.
Il perimetro normativo della consulenza nel sovraindebitamento: il quadro di riferimento è oggi rappresentato dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), come modificato dal decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83 e dal decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136. Il Codice disciplina, agli articoli 65 e seguenti, gli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza del debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale: piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore e liquidazione controllata del patrimonio.
All’interno di questo impianto, l’Advisor non è un soggetto tipizzato dalla norma, ma opera come consulente del debitore, con una funzione distinta e complementare rispetto a quella dell’OCC. Se quest’ultimo è chiamato a svolgere compiti di attestazione, verifica e ausilio al giudice, l’Advisor agisce a monte, sul piano strategico, economico e documentale, ponendosi come primo filtro di legalità e fattibilità.
Promuovere l’accesso consapevole alla procedura: il primo compito dell’Advisor è valutare se il sovraindebitamento sussista effettivamente ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), del Codice, e se ricorrano i presupposti soggettivi per l’accesso agli strumenti previsti. Questa attività preliminare è tutt’altro che formale: richiede l’analisi della natura dei debiti, della qualità del debitore (consumatore, professionista, ex imprenditore), dell’eventuale presenza di cause ostative e della storia pregressa delle obbligazioni.
In questa fase, l’Advisor svolge anche una funzione di orientamento, chiarendo al contribuente che la procedura non è una sanatoria generalizzata dei debiti, ma un percorso rigoroso, fondato sulla trasparenza, sulla collaborazione e sulla sostenibilità della proposta. È qui che si evita l’accesso improprio o strumentale alle procedure, che rischierebbe di tradursi in un rigetto o in una declaratoria di inammissibilità.
Valutare la fattibilità economica e giuridica: un secondo profilo centrale riguarda la valutazione della fattibilità della procedura, che non può essere rimessa esclusivamente all’OCC nella fase successiva. L’Advisor è chiamato a ricostruire in modo analitico la situazione economico-patrimoniale del debitore: redditi attuali e prospettici, patrimonio mobiliare e immobiliare, composizione del nucleo familiare, spese necessarie al mantenimento di un tenore di vita dignitoso, passività complessive e natura dei crediti.
Questa attività consente di individuare lo strumento più coerente con la situazione concreta: piano del consumatore, concordato minore o liquidazione controllata. Una scelta errata in questa fase può compromettere l’intera procedura. L’Advisor opera, dunque, come regista dell’impianto complessivo, verificando che la proposta sia compatibile con i principi di convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria e di equilibrio tra soddisfazione dei creditori e tutela del debitore, come richiesto dal Codice.
Supportare il contribuente nel rapporto con l’OCC: una volta avviato il procedimento, il ruolo dell’Advisor non si esaurisce, ma si trasforma. Il rapporto con l’OCC richiede un flusso informativo ordinato, completo e coerente. La qualità della documentazione prodotta incide direttamente sulla capacità dell’OCC di redigere la relazione ex lege e di attestare la fattibilità del piano.
L’Advisor supporta il contribuente nella raccolta dei documenti, nella ricostruzione dei rapporti debitori, nella gestione delle interlocuzioni con i creditori e nel chiarimento di eventuali criticità segnalate dall’OCC. In questo senso, la consulenza non è meramente tecnica, ma assume una funzione di coordinamento, riducendo il rischio di contraddizioni, omissioni o incongruenze che potrebbero pregiudicare l’esito della procedura.
Una funzione di tutela sostanziale, non solo procedurale: l’importanza dell’Advisor emerge, infine, nella capacità di mantenere la procedura ancorata alla sua finalità originaria: offrire al debitore meritevole una possibilità di riequilibrio, evitando al contempo che la crisi si traduca in una compressione ingiustificata dei diritti dei creditori.
Attraverso una valutazione preventiva rigorosa, una progettazione realistica della proposta e un supporto continuo al contribuente, l’Advisor contribuisce a rendere effettivo il principio, ormai centrale nel Codice della crisi, secondo cui la regolazione dell’insolvenza non è solo una questione giudiziaria, ma un percorso di responsabilizzazione e ricostruzione economica.
In un sistema che ha scelto di valorizzare le soluzioni negoziate e la prevenzione dell’esclusione economica, il ruolo dell’Advisor non è accessorio, ma strutturale. È nella qualità di questa consulenza preliminare che si gioca, spesso, il successo o il fallimento di una procedura di sovraindebitamento.
